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Istigazione a delinquere sui social: quando non è reato

· Avv. Fabio Cantarella · 3 min di lettura
Uomo in giacca che fotografa colleghi con uno smartphone durante un evento aziendale all'aperto.

Istigazione a delinquere sui social: il caso deciso dal Tribunale di Catania

In un recente procedimento seguito dallo Studio, il Tribunale di Catania, IV Sezione Penale in composizione monocratica, ha assolto l'imputata dall'accusa di istigazione a delinquere sui social, ritenendo che il fatto non sussistesse.

La vicenda nasceva da una controversia sviluppatasi principalmente sui social network, in un contesto di forte conflittualità personale e di reciproche accuse. Secondo l'ipotesi accusatoria, alcune espressioni pubblicate online avrebbero avuto il significato di sollecitare altri utenti a rivolgere offese e accuse nei confronti della persona offesa.

Il Tribunale, tuttavia, ha distinto con attenzione il piano della frase polemica da quello dell'istigazione penalmente rilevante.

Cosa prevede l'art. 414 c.p. sull'istigazione a delinquere

L'art. 414 c.p. punisce chi istiga pubblicamente a commettere uno o più reati. Perché il reato possa configurarsi, però, non basta una frase aspra, provocatoria o genericamente aggressiva — nel caso in questione, l'espressione contestata era "scatenate l'inferno".

È necessario che la condotta abbia un contenuto concretamente istigatorio, cioè che sia diretta a sollecitare altri soggetti alla commissione di un reato determinato o comunque chiaramente individuabile.

In altri termini, il diritto penale non punisce ogni espressione scomposta o infelice pronunciata in un contesto di conflitto. Punisce soltanto l'invito effettivo, serio e percepibile a commettere un illecito penale.

La valutazione del contesto: elemento decisivo

Nel caso esaminato, l'espressione contestata era stata interpretata dalla persona offesa come un invito rivolto ad altri utenti ad aggredirla verbalmente. Tuttavia, secondo il Tribunale, nessun elemento probatorio consentiva di affermare che l'imputata avesse concretamente sollecitato la commissione di specifici reati o avesse indirizzato i destinatari verso condotte penalmente rilevanti.

La frase è stata quindi valutata nel complessivo contesto in cui era stata pronunciata: un clima di acceso scontro personale sui social, caratterizzato da reciproche offese, provocazioni e scambi polemici. Proprio tale contesto ha assunto rilievo decisivo.

Una frase generica, anche se aspra o inopportuna, non diventa automaticamente istigazione a delinquere. Occorre verificare se essa sia realmente idonea a determinare o rafforzare in altri la decisione di commettere un reato.

Il Giudice ha quindi escluso che la condotta contestata integrasse gli estremi dell'art. 414 c.p., ritenendo assente una concreta e specifica istigazione alla commissione di reati.

Il confine tra polemica online e reato

La decisione conferma un principio importante: nei reati commessi attraverso i social network, il linguaggio utilizzato deve essere valutato con rigore, ma anche con attenzione al contesto.

Il confine tra espressione polemica e reato non può essere tracciato sulla base della sola offensività percepita dalla persona destinataria del messaggio.

Per configurare l'istigazione a delinquere sui social serve qualcosa di più: un invito effettivo, concreto e penalmente rilevante a commettere un reato. In assenza di questa prova, la responsabilità penale non può essere affermata.