Riciclaggio art. 648-bis c.p.: serve condotta idonea, non solo disponibilità
In un recente procedimento seguito dall'avvocato Fabio Cantarella, il Tribunale per i minorenni di Catania ha assolto l'imputato anche dall'accusa di reato di riciclaggio ex art. 648-bis c.p., ritenendo non raggiunta la prova dell'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie.
Il tema è particolarmente delicato perché, nella prassi, la contestazione di riciclaggio viene talvolta formulata quando un bene di provenienza illecita risulta nella disponibilità di un soggetto e presenta elementi di irregolarità, come alterazioni, sostituzioni o anomalie identificative.
Tuttavia, il reato di riciclaggio previsto dall'art. 648-bis c.p. richiede qualcosa di più rispetto alla mera disponibilità del bene.
Cosa richiede l'art. 648-bis c.p.: il quid pluris rispetto alla ricettazione
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che il riciclaggio presuppone un quid pluris rispetto alla ricettazione: una condotta concretamente idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.
Non basta, quindi, che il bene sia di provenienza illecita. Non basta nemmeno che esso presenti anomalie materiali o documentali.
Occorre dimostrare che l'imputato abbia posto in essere una condotta consapevole di sostituzione, trasformazione o occultamento, diretta a rendere più difficile la ricostruzione dell'origine delittuosa del bene.
Il caso: targa non corrispondente al veicolo e assenza di prova dissimmulatoria
Nel caso esaminato, la difesa ha evidenziato l'assenza di una reale operazione dissimulatoria. Non vi erano elementi per affermare che l'imputato avesse alterato il numero di telaio, falsificato documenti, predisposto intestazioni fittizie o realizzato una sofisticata attività di "ripulitura" del mezzo.
Il dato valorizzato dall'accusa era rappresentato dalla presenza di una targa non corrispondente al veicolo. Ma tale circostanza, da sola, non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare il dolo di riciclaggio.
La ragione è semplice: anche davanti a un'irregolarità oggettiva, il processo penale deve accertare se quella irregolarità sia soggettivamente riferibile all'imputato e se questi fosse consapevole della provenienza delittuosa del bene.
Il Tribunale ha valorizzato proprio questo profilo, ritenendo non dimostrato che l'imputato avesse proceduto alla sostituzione o apposizione della targa, né che fosse consapevole della non corrispondenza tra targa e veicolo.
Il principio: nessun automatismo nel reato di riciclaggio 648-bis c.p.
Ne deriva un principio importante: il reato di riciclaggio non può essere fondato su automatismi.
La presenza di anomalie sul bene può certamente costituire un elemento di sospetto, ma non sostituisce la prova della condotta tipica e del dolo richiesto dall'art. 648-bis c.p.
Per affermare la responsabilità penale occorre dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'imputato abbia agito con consapevolezza e con finalità dissimulatoria, ostacolando concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.
In mancanza di tale prova, il fatto non può essere penalmente attribuito all'imputato.