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Art. 570-bis c.p.: non luogo a procedere per difficoltà economica

· Avv. Fabio Cantarella · 2 min di lettura
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Il Tribunale di Catania, Seconda Sezione Penale, in composizione monocratica, all'esito dell'udienza predibattimentale, ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti di un imputato del reato di cui all'art. 570-bis c.p., relativo alla violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o divorzio, difeso dall'Avv. Fabio Cantarella del Foro di Catania.

L'accusa contestava all'imputato di non aver corrisposto integralmente l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione consensuale per le figlie minori, nonché di non aver provveduto al pagamento di alcune spese straordinarie.

La difesa ha evidenziato come la vicenda non potesse essere letta in termini di volontaria sottrazione agli obblighi familiari. Dalla documentazione prodotta emergeva, infatti, una concreta e grave difficoltà economica dell'imputato, aggravata dalla crisi lavorativa successiva al periodo emergenziale da Covid-19. Nonostante ciò, l'assistito aveva comunque continuato a versare somme mensili, seppur inferiori rispetto a quelle originariamente previste, dimostrando così la volontà di contribuire al mantenimento delle figlie nei limiti delle proprie effettive possibilità.

Il Tribunale ha condiviso tale impostazione, ritenendo che gli elementi raccolti non consentissero una ragionevole previsione di condanna. In particolare, è stato valorizzato il fatto che le somme corrisposte in misura ridotta non derivassero da disinteresse o da volontà elusiva, bensì da una situazione economica documentata e non meramente allegata.

Quanto alle spese straordinarie, il Giudice ha altresì rilevato l'assenza di prova specifica circa le spese asseritamente sostenute dalla persona offesa, osservando al contempo che l'imputato aveva comunque contribuito al mantenimento delle figlie anche attraverso modalità diverse dal versamento diretto.

Il Tribunale ha quindi pronunciato sentenza di non luogo a procedere, dichiarando che il fatto non costituisce reato.

La decisione conferma un principio importante: il mancato pagamento integrale dell'assegno di mantenimento non assume automaticamente rilevanza penale. Occorre sempre verificare, caso per caso, se vi sia stata una reale volontà di sottrarsi agli obblighi familiari oppure se l'inadempimento, totale o parziale, sia dipeso da una concreta e documentata impossibilità economica.