Trasferimento non autorizzato del minore: chi è competente?
In un recente procedimento seguito dallo Studio, il Tribunale di Catania ha confermato la propria competenza territoriale in una vicenda riguardante il trasferimento non autorizzato del minore fuori regione, avvenuto in assenza di accordo tra i genitori.
Il tema riveste particolare importanza nei procedimenti familiari, soprattutto quando uno dei genitori — senza il consenso dell'altro — sposta il figlio in un'altra città o regione e tenta poi di radicare la competenza davanti al Tribunale del nuovo luogo di residenza.
Cosa prevede la riforma Cartabia sul trasferimento non autorizzato del minore
La riforma Cartabia ha introdotto sul punto una previsione molto chiara. L'art. 473-bis.11 c.p.c. stabilisce che, nei procedimenti in cui devono essere adottati provvedimenti riguardanti un minore, è competente il Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale.
La stessa norma aggiunge però un principio decisivo: se vi è stato un trasferimento non autorizzato del minore e non è decorso un anno, la competenza resta radicata presso il Tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale prima dello spostamento.
La ratio della norma è evidente: evitare che un genitore possa modificare unilateralmente la competenza territoriale attraverso un fatto compiuto.
Residenza abituale: non basta il cambio di domicilio
Non è sufficiente portare il minore in un altro territorio, iscriverlo ad attività locali, individuare un nuovo pediatra o prospettare una nuova sistemazione abitativa per spostare automaticamente la competenza del giudice.
Occorre invece verificare dove il minore avesse realmente il proprio centro di vita prima del trasferimento: famiglia, scuola, relazioni affettive, ambiente sanitario, abitudini quotidiane e rete di riferimento.
Anche la Corte di Cassazione ha ribadito che la residenza abituale del minore non coincide necessariamente con il dato anagrafico né con una permanenza meramente temporanea in altro luogo. È necessario accertare se la nuova dimora sia destinata a diventare il centro stabile degli interessi del minore oppure rappresenti una situazione precaria o strumentale.
Trasferimento unilaterale e competenza del Tribunale
Tale principio assume rilievo ancora maggiore quando lo spostamento sia stato deciso unilateralmente da uno solo dei genitori, senza preventiva condivisione e senza autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.
In tali casi, la competenza resta in capo al Tribunale del luogo in cui il minore aveva la propria effettiva residenza abituale prima dello spostamento, purché la domanda sia proposta entro l'anno.
La decisione del Tribunale di Catania conferma dunque un principio fondamentale: il superiore interesse del minore non può essere sacrificato attraverso iniziative unilaterali e non concordate.
La competenza territoriale non può dipendere dal fatto compiuto, ma deve essere individuata guardando al reale centro di vita del minore e alla necessità di preservare la continuità delle sue relazioni familiari, affettive, scolastiche e sanitarie.